| Documento approvato
all'unanimità dal Comitato Esecutivo della Società Italiana di
Psichiatria l'11 ottobre 2001
La guerra di religione
che si è accesa a proposito della legge 180 (o, più esattamente,
degli articoli 33 e seguenti della legge 833/78, in cui i contenuti
della legge 180 sono stati incorporati) solo in minima parte
è espressione di difficoltà e contrasti interni al mondo della
tutela della salute mentale; in larga misura, invece, essa è
il prodotto di conflitti e contrapposizioni ideologiche che
a quel mondo sono estranei.
Al di là degli schieramenti politici ed ideologici, noi riteniamo
che la legge 180 (833) non sia un oggetto appropriato per una
guerra di religione. Questa legge, infatti, pur essendo nata
in un momento politico particolare e pur essendo stata generata
in misura significativa da un movimento politicamente connotato,
ha una valenza sul piano tecnico e socioculturale ed una visibilità
a livello internazionale che il mondo politico di oggi non può
ignorare.
La 180 (833) è una legge-quadro che fissa alcuni principi generali,
di cui i più significativi sono: 1) il superamento degli ospedali
psichiatrici; 2) l'integrazione dell'assistenza psichiatrica
nel servizio sanitario nazionale; 3) l'orientamento prevalentemente
territoriale dell'assistenza psichiatrica; 4) la limitazione
del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza
ad alcune situazioni ben precisate. Si tratta di principi largamente
condivisi dagli operatori della salute mentale e, ci sentiamo
di affermare, dagli utenti e dalle loro famiglie. Anche il superamento
degli ospedali psichiatrici, che per anni è parso a molti impossibile,
è oggi una realtà che tutti considerano irreversibile. Inoltre,
non si può negare che, grazie alla legge 180 (833), la maggior
parte degli italiani abbia imparato ad avere nei confronti delle
patologie mentali un rispetto e una tolleranza maggiori che
in passato.
La legge 180 (833) delegava alle regioni il compito di individuare
le strutture per la tutela della salute mentale, e l'inadempienza
di diverse regioni ha creato per molti anni una situazione di
incertezza e confusione. Tuttavia, nel 1994 e nel 1999, due
progetti-obiettivo emanati con decreto del Presidente della
Repubblica hanno definito in maniera chiara ed articolata come
la tutela della salute mentale debba svolgersi, quali siano
le strutture in cui i dipartimenti di salute mentale debbono
articolarsi, quante debbano essere queste strutture e quanti
utenti esse debbano accogliere. Le strutture previste da questi
progetti-obiettivo sono state però realizzate solo in parte,
gli organici dei dipartimenti di salute mentale rimangono gravemente
carenti e il disagio delle famiglie delle persone con patologie
mentali gravi è assai serio in molte regioni del Paese.
Tra i presidi elencati dai progetti-obiettivo ci sono anche
le strutture residenziali, destinate a far fronte ai "bisogni
di lungo-assistenza" delle persone con patologie mentali
gravi. Sono previste strutture residenziali a vari livelli di
protezione, per situazioni di diversa gravità. E' prevista la
partecipazione del privato sociale ed imprenditoriale alla gestione
di queste strutture. Il numero massimo dei posti in ognuna di
queste strutture è fissato in 20.
Le proposte di legge attualmente all'esame del Parlamento mettono
in discussione tre aspetti principali dell'attuale organizzazione
dell'assistenza psichiatrica: 1) il numero e le caratteristiche
delle strutture residenziali; 2) il ruolo rispettivo del pubblico
e del privato nell'assistenza psichiatrica; 3) i luoghi e le
modalità di attuazione del trattamento sanitario obbligatorio.
Si tratta di problemi che, a nostro parere, è legittimo sollevare.
Tuttavia, noi non crediamo che il modo in cui essi sono affrontati
nelle proposte in questione sia il più appropriato.
Le strutture residenziali vanno sicuramente meglio regolamentate.
Sono necessari criteri per l'accreditamento di queste strutture,
sia pubbliche che private, che riguardino non solo gli spazi,
i posti e il numero degli operatori, ma anche le attività che
in esse debbono svolgersi. Già oggi purtroppo in alcune di queste
strutture si ritrovano realtà simili a quelle dei vecchi manicomi,
per la concentrazione dei pazienti, la spersonalizzazione, l'incuria
e l'abbandono. Aumentare il numero dei posti in ciascuna di
queste strutture fino a 50 ed accentuarne la natura custodialistica
a spese della connotazione socio-riabilitativa non farebbe altro
che aumentare il rischio della riproduzione di realtà manicomiali.
Il coinvolgimento del privato sociale ed imprenditoriale nell'assistenza
psichiatrica va sicuramente incentivato, ma non è proponibile
che il privato possa gestire tutte le strutture di ricovero
di un dipartimento di salute mentale.
Si può regolamentare in maniera più precisa il trattamento sanitario
obbligatorio extra-ospedaliero, che la legge 180 (833) non esclude,
ma le procedure previste dalle due proposte di legge appaiono
confuse e contraddittorie, né sembra proponibile che il trattamento
sanitario obbligatorio sia richiesto "da chiunque ne abbia
interesse".
Il progetto-obiettivo emanato nel 1999 è scaduto il 31 dicembre
2000 e vige attualmente solo "in prorogatio". La Società
Italiana di Psichiatria non intende farsi coinvolgere in guerre
di religione ed è pronta a collaborare - con tutto il suo patrimonio
scientifico, culturale e di esperienze operative - alla stesura
di un nuovo progetto-obiettivo o di un testo legislativo che
integri la legge 180 (833) senza stravolgerne i principi.
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