LE PRINCIPALI ATTIVITA' DELLA NOSTRA ORGANIZZAZIONE : UNIONE NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI PER LA SALUTE MENTALE (U.N.A.SA.M.)

ART.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE

E' costituita l'Unione Nazionale delle Associazioni e dei Coordinamenti Regionali e delle Province Autonome per la salute mentale che prende il nome di "Unione Nazionale delle Associazioni per la salute mentale, "U.N.A.SA.M.", con Sede in Bologna, presso l'Istituzione "Gian Franco Minguzzi", in via S.Isaia, n°90.
Ogni eventuale futuro cambio di sede non necessita di modifiche al presente statuto.
L'U.N.A.SA.M. non ha fini di lucro e gli eventuali utili debbono essere destinati interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali, di cui al successivo Art.2.
La durata dell'Associazione è illimitata.
L'Associazione, nei rapporti con terzi e nel presente Statuto, sarà identificata con l'acronimo "U.N.A.SA.M.".

ART. 2 SCOPI E ATTIVITA'

L'U.N.A.SA.M. promuove il coordinamento, a livello nazionale delle Associazioni e dei Coordinamenti regionali e delle Province autonome delle persone con sofferenza mentale e dei loro familiari, ciascuna con caratteristiche ideali e d'attività proprie ed autonome, allo scopo di perseguire obiettivi comuni d'interesse generale nel campo della sofferenza psichica. L'U.N.A.SA.M., pertanto, rappresenta e tutela, in maniera unitaria, i Soci aderenti nei confronti delle Istituzioni e delle Organizzazioni politiche, amministrative, tecniche, culturali, sociali e sindacali nazionali e delle Associazioni internazionali, per una difesa efficace della dignità e dei diritti delle persone con sofferenza mentale e dei loro familiari.
Le Associazioni Regionali e i Coordinamenti regionali e di Provincia Autonoma adottano nella loro carta intestata il logo dell'U.N.A.SA.M. e l'indicazione "Socio U.N.A.SA.M." L'U.N.A.SA.M. è un organismo democratico, non partitico, senza fini di lucro, e si avvale delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci.
Scelte programmatiche –
L'U.N.A.SA.M. si propone: la lotta contro la discriminazione della persona psichicamente sofferente ed il riconoscimento della sua dignità, della sua libertà, del suo diritto a vivere come tutti dentro la società, usufruendo delle cure necessarie; la deistituzionalizzazione intesa non come semplice deospedalizzazione, ma come processo che pone al centro la questione dell'esistenza di chi ha un problema di sofferenza psichica, creando possibilità di riabilitazione, di residenza, di lavoro, di supporto economico attraverso un diverso utilizzo delle risorse;
l'indispensabile aiuto ai familiari delle persone con disturbo mentale.
Più specificatamente l'U.N.A.SA.M. deve intervenire affinché:
  1. si proceda con decisione da parte delle Istituzioni competenti ad affrontare positivamente, con un progetto obiettivo organico, finanziamenti certi e tempi definiti, la drammatica situazione della nuova sofferenza, in particolare, di quella più grave spesso abbandonata sul territorio, senza alcuna assistenza specifica, impedendo il sorgere o il persistere di realtà neo-manicomiali, ancorché private. Si arrivi anche al superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari (O.P.G.);
  2. siano istituiti e resi pienamente funzionanti, in tutto il territorio nazionale, i Dipartimenti di Salute Mentale, articolati in un complesso di servizi (Centri di Salute Mentale nelle 24 ore 7 giorni su 7, Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura) e strutture intermedie sul territorio (centri diurni di riabilitazione e strutture residenziali), dotati di personale adeguato, nel quadro di una profonda integrazione delle prestazioni socio-sanitarie. Tali dipartimenti devono essere in grado di dare risposte differenziate ai molteplici bisogni delle persone, e, in particolare, alle complesse esigenze delle persone con disturbo mentale grave, con l'obiettivo della riabilitazione e del reinserimento nella vita sociale e lavorativa, anche ai sensi della Legge 68/1999 e successive;
  3. la famiglia della persona con sofferenza psichica sia attivamente coinvolta ed associata alla programmazione e realizzazione del progetto terapeutico individualizzato, promosso dal Dipartimento di salute mentale;
  4. sia garantito il diritto per ciascuno d'essere protagonista del proprio percorso di ripresa.
Attività –
L'U.N.A.SA.M., con la collaborazione attiva e gratuita di tutti i Soci, svilupperà le seguenti azioni concrete:
  1. il coordinamento delle attività dei Soci su questioni di rilevanza nazionale ed il loro rafforzamento e sostegno, nel pieno rispetto delle loro autonomie, per ottenere nei singoli territori migliori condizioni di vita per le persone con sofferenza psichica e i loro familiari.
  2. lo stimolo alla nascita di rappresentanze regionali, ove mancanti;
  3. il collegamento tra le diverse associazioni anche attraverso la circolazione di un bollettino a diffusione nazionale, per uno scambio d'esperienze e d'opinioni e per assumere posizioni comuni sui problemi della salute mentale;
  4. la sensibilizzazione dei livelli nazionali e regionali delle istituzioni, la società in generale egli organi d'informazione, promuovendo anche azioni di mobilitazione di tutti gli strati sociali e stimolando la partecipazione di tutti alla soluzione dei problemi della sofferenza psichica ed all'eliminazione dei pregiudizi sociali;
  5. attività culturali quali:
    •  convegni;
    •  seminari;
    •  elaborazione e diffusione delle esperienze concrete di rapporto con la sofferenza psichica vissute dai Soci e dalle diverse realtà associative, in particolare quelle degli utenti;
  6. l'informazione e la formazione sulla salute mentale per utenti, familiari, volontariato e privato sociale;
  7. lo stimolo delle ricerche su cause, prevenzione e trattamento della malattia mentale in collaborazione anche con strutture di ricerca;
  8. la cooperazione con altre associazioni a livello nazionale ed internazionale che perseguano obiettivi simili;
  9. con la collaborazione di tutte le associazioni locali aderenti:
    •  raccolta della legislazione nazionale e regionale per la necessaria azione di stimolo al loro miglioramento scaturente, tra l'altro, dagli studi comparativi delle differenze più qualificanti;
    •  monitoraggio dell'effettiva applicazione della legislazione riguardante la salute mentale e della trasparenza e qualità nella gestione della rete dei servizi;
    • interventi, presso gli organi competenti, per l'istituzione di commissioni regionali di vigilanza sul funzionamento delle strutture pubbliche e private, con la partecipazione delle associazioni regionali socie, per la formazione e l'aggiornamento degli operatori dei servizi di salute mentale;
    • promozione della partecipazione delle associazioni aderenti, quale organo consultivo obbligatorio, ai programmi delle Aziende Sanitarie Locali e dei Dipartimenti salute mentale di riferimento.
    • promozione dell'integrazione socio sanitaria in collaborazione con le istituzioni di competenza.
ART. 3 SOCI

Sono Soci dell'U.N.A.SA.M., le Associazioni e Coordinamenti fondatori, le Associazioni Regionali ed i Coordinamenti regionali e delle Province autonome che rappresentano le persone con sofferenza mentale, i loro familiari, gli operatori e gli amici e siano legalmente costituite, le quali si impegnino nella realizzazione degli scopi dell'U.N.A.SA.M. e ad osservare il presente Statuto.
E' riconosciuta l'ammissibilità a socio ad un solo Coordinamento Regionale o Associazione Regionale per ciascuna Regione o Provincia Autonoma, di modo che tutte le Regioni o Province Autonome siano rappresentate nell'U.N.A.SA.M. in maniera paritetica. Nel caso in cui non esista ancora un Coordinamento o Associazione regionale o di Provincia Autonoma, le associazioni che hanno carattere locale, interessate ad aderire all'U.N.A.SA.M. dovranno costituirsi in Coordinamento Regionale.
Nel frattempo ha titolo per essere ammesso come socio un solo rappresentante per tutte le associazioni locali della regione o provincia autonoma.
Le Associazioni locali non rappresentate possono chiedere di partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei soci, senza diritto di voto.
La richiesta deve essere approvata dal Consiglio Direttivo.
Le Associazioni locali che desiderano aderire all'U.N.A.SA.M, in regioni ove sia già presente una Associazione regionale socia U.N.A.SA.M, dovranno concordare con questa le modalità per la costituzione di un Coordinamento Regionale.
Le Associazioni locali che desiderano aderire all'U.N.A.SA.M, in regioni ove sia già presente un Coordinamento Regionale U.N.A.SA.M. dovranno aderire automaticamente allo stesso.
Tutte le Associazioni Regionali e Coordinamenti Regionali che aderiscono all'U.N.A.SA.M. adottano nella loro carta intestata il logo dell'U.N.A.SA.M. e la dicitura "SOCIO U.N.A.SA.M."
ART.3.1 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati, con allegato copia del proprio Statuto e breve presentazione dell'attività svolta.
Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo con una maggioranza dei due terzi dei componenti; le eventuali reiezioni devono essere motivate.
Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa .
La qualità di socio si perde per recesso e per esclusione.
Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso.
L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:
  1. mancato versamento della quota associativa annuale;
  2. comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
  3. persistenti violazioni degli obblighi statutari.
In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso sono mossi, consentendone facoltà di replica.
In caso di decesso di un rappresentante d'associazione o coordinamento è sostituito dall'organismo d'appartenenza entro tre mesi dal decesso, con apposita deliberazione.

Art.3.2 Doveri e diritti dei soci

I soci sono obbligati:
  1. ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'U.N.A.SA.M.;
  2. a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'U.N.A.SA.M.;
  3. a versare la quota associativa di cui al precedente articolo, entro il 31 gennaio di ogni anno.
  4. I soci hanno diritto:
  5. a partecipare a tutte le attività promosse dall'U.N.A.SA.M.;
  6. a partecipare con diritto di voto a tutte le Assemblee, comprese quelle per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'U.N.A.SA.M.
  7. ad accedere alle cariche associative.
I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né d'altri cespiti di proprietà dell'associazione.
ART. 4 ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'U.N.A.SA.M.:
- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 4.1 L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è organismo sovrano e d'indirizzo dell'U.N.A.SA.M., è composta da tutte le Associazioni Regionali e Coordinamenti Regionali e delle Province Autonome socie, può essere ordinario e straordinaria. Ogni Socio è rappresentato nell'Assemblea generale da tre delegati, designati con proprio atto deliberativo e dei quali uno è il relativo presidente o suo delegato, che dispongono ciascuno di un voto. La delegazione di ciascun Socio può farsi rappresentare nell'Assemblea generale da una sola persona con delega scritta delle altre due. Nel caso non esista ancora un coordinamento o associazione regionale o di provincia autonoma, ha diritto di voto un solo Socio, rappresentante per tutte le associazioni locali della regione o provincia autonoma. Le associazioni locali non rappresentate possono chiedere di partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, dietro assenso del Comitato direttivo.
L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:
  1. approva il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo con un programma generale d'indirizzo;
  2. elegge il Presidente ed i componenti il Consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero in conformità a quanto stabilito dal successivo art.4.2, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
  3. delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
  4. ratifica l'ingresso di un socio, deliberato dal Consiglio Direttivo;
  5. delibera l'esclusione dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, con la presenza di almeno i due terzi dei soci;
  6. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
  7. delibera su tutto quanto è di sua esclusiva pertinenza secondo le leggi vigenti.
L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o il Collegio dei revisori o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
Se la convocazione non è richiesta dal Presidente, quest'ultimo deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione.
L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente dell'U.N.A.SA.M.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno trenta giorni prima delle riunione per le Assemblee ordinarie e straordinarie, e devono contenere l'ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione, che non può avvenire nello stesso giorno della prima.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.
L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima e seconda convocazione, quando siano presenti i 2/3 dei Soci, per deliberare:
- la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, per le quali occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- lo scioglimento dell'Unione e la devoluzione del patrimonio, per i quali occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.
Delle sedute assembleari è redatto verbale, che deve essere conservato agli atti.

Art. 4.2 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un massimo di 9 Membri eletti dall'Assemblea dei soci fra i Soci medesimi I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadono dall'incarico , il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.
Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
Ne fa parte di diritto il Presidente, già eletto dall'Assemblea. I restanti membri sono eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto.
Al Consiglio Direttivo spetta di:
  1. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
  2. redigere il bilancio consuntivo e predisporre il bilancio preventivo, con una relazione generale ai bilanci stessi;
  3. nominare un Vice Presidente
  4. nominare il Segretario ed il Tesoriere;
  5. nominare propri delegati presso Associazione, Enti ed Organismi pubblici e privati, nazionali, europei ed internazionali;
  6. deliberare sulle domande di nuove adesioni;
  7. provvedere agli affari d'ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati in modo esclusivo all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
  8. di ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e d'urgenza.

Il Consiglio Direttivo può disporre un Regolamento, che dovrà essere approvato dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni tre mesi, ma almeno una volta l'anno per la predisposizione dei bilanci, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando un terzo dei componenti ne faccia richiesta; in tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
Assume generalmente le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, fatta salva la richiesta di maggioranza qualificata per l'ammissione di nuovi soci.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso, dovranno essere approvati nella successiva riunione e conservati agli atti.

Art. 4.3 Il Presidente

Il Presidente, eletto dall'Assemblea, ha il compito di presiedere la stessa nonché il Consiglio Direttivo.
Il Presidente rappresenta l'associazione a tutti gli effetti. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.
Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed, in caso d'urgenza, ne assume i poteri, chiedendo allo stesso ratifica dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva.
Il Presidente dura in carica tre anni; può essere rieletto per un massimo di tre mandati.

Art. 4.4 Il Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi più due supplenti, nominati dall'Assemblea anche fra i non soci. Il Collegio nomina, al proprio interno, il Presidente.
Il Collegio dei revisori controlla l'amministrazione dell'associazione e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio consuntivo.
Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni.

Art. 4.5 Gratuità delle cariche sociali

Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute, nei limiti di spesa di bilancio. Eventuali prestazioni di collaborazione devono essere approvate dal Consiglio Direttivo nei limiti delle disponibilità di bilancio. L'Unione si avvale dell'opera di volontari.

ART. 5 RISORSE ECONOMICHE E BILANCIO

L'U.N.A.SA.M. trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
  1. quote sociali;
  2. contributi da aderenti e privati;
  3. contributi dello Stato, da enti ed istituzioni pubbliche ed organismi internazionali;
  4. donazioni e lasciti testamentari;
  5. entrate patrimoniali;
  6. entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi;
  7. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali.
E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla lette.
L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e predispone il bilancio preventivo con una relazione di indirizzo, sottopendoli all'approvazione dell'Assemblea dei soci, entro il mese di aprile.
La quota associativa annuale ed altri contributi economici eventualmente versati dai soci durante l'esistenza dell'associazioni sono intrasferibili, irripetibili, non rivalutabili.

ART. 6 NORMA FINALE

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto, sentito l'organismo di controllo di cui alla Legge 662/1996 art.3, comma 190, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 7 RINVIO

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto, si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo e volontariato.


Il Segretario Il Presidente
Giancarlo Castagnoli Gisella Trincas

Letto, approvato e sottoscritto dai rappresentanti delle Associazioni e Coordinamenti presenti:

Regione Campania: Mirella Tagliatesta
Nadia Petretti
Giulio Cantalupo
Regione Sardegna: Gisella Trincas
Maria Perra
Branca Armando
Regione Toscana: Lezzi Francesco
Del Carlo Gemma
Pellegrini Kira
Regione Piemonte: Castagneris Francesco
Picco Cesare
Regione Emilia Romagna: Castagnoli Giancarlo
Prando Luciano
Regione Lazio: Digiglio Girolamo
Cornacchia Marinella
Provincia Autonoma di Bolzano: Margit Morini
Regione Basilicata: Nicola Coviello
Regione Marche: Curzi Remo
Frezzotti Gina
Copparo Fausto
Regione Friuli Venezia Giulia: De Simon Gabriella
Regione Sicilia: Roberto Pezzano
Regione Lombardia: Iris Mascaro